SI PREMETTE CHE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE va presentata telematicamente, il servizio è offerto da Caf e Patronati, ma può essere chiesto allo studio legale Carluccio alle stesse condizioni con il vantaggio di un apporto qualificato di assistenza nella scelta dei certificati medici da sottoporre alla commissione e nel monitoraggio dei tempi di conclusione della pratica.
I diritti
ll riconoscimento dell’invalidità civile porta una serie di benefici in capo all’invalido. L’entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla gravità dell'invalidità e da altre specifiche condizioni.
La pensione di inabilità è prevista dalla legge e spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. L'assegno mensile, invece, è previsto per gli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%. In entrambi i casi l'età dell'invalido deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni e per valutare lo stato di bisogno economico vengono fissati annualmente dei limiti di reddito personale.
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.982,49.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 40 dell'11 marzo 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.
Annualmente viene fissata la soglia di reddito personale dell’invalido che, se superata, fa venire meno il diritto all’assegno mensile. L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (esempio INPS, INPDAP ecc.). E’, inoltre, incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'assegno mensile si trasforma in assegno sociale.
I requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile sono:
età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.931,29;non svolgere attività lavorativa.